Detenzione munizioni per arma corta
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
Area armi ed esplosivi - Settore I
557/PAS/14318.10171 (1)
Roma, 20 ottobre 2006
Oggetto: Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps
Alla prefettura - Utg di Padova
E per conoscenza alle prefetture - Utg
Alle questure della Repubblica
Al comando generale arma dei carabinieri
Al comando generale guardia di finanza
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la
licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti
stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente
autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella
necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che , anche tenuto conto delle esigenze
di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps,
possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo
massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si
ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al
trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1°
ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto,
questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto
trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro
che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in corso di
validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline
che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre
che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici
e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con
circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di
cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale
(Cazzella)